A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico sulla Sicurezza, saranno obbligati a possedere la patente a punti.
COSA SI INTENDE PER CANTIERE?
Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.
allegato X.: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a):
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
COME SI RICHIEDE LA PATENTE A PUNTI?
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC,
all’indirizzo ==> dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
QUALI SONO I REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A PUNTI?
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
b. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
c. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
d. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
e. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
f. avvenuta designazione del RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti (cioè, della documentazione sopra richiesta) può essere attestato mediante autocertificazione o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (a seconda dei casi)
QUANTI SONO I CREDITI DELLA PATENTE A PUNTI?
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti di cui 40 possono essere attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (oltre alla formazione cogente).
COME SI PERDONO I CREDITI DELLA PATENTE A PUNTI?
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
QUALI SONO LE SANZIONI?
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
La richiesta della patente da parte dell’azienda non implica un onere ulteriore dell’azienda, ma una conferma della propria regolarità in materito alla normtiva della sicurezza sul lavoro.
La mancanza della patente (nei casi previsti) implica però una sanzione minima di 6.000 euro.