I nostri servizi di consulenza per la tua Azienda:
- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e aggiornamenti
- Valutazione dei rischi specifici
- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
- Redazione di documenti unici di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
- Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP esterno
Consulenza DVR e RSPP sicurezza sul lavoro Padova
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Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è il documento che raccoglie l’analisi di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda e le misure predisposte per prevenirli o ridurli. In pratica, attraverso la redazione del DVR il datore di lavoro identifica i pericoli presenti nelle attività lavorative (macchinari, impianti, sostanze utilizzate, modalità operative, ambienti di lavoro, etc.) e valuta i rischi associati per i lavoratori. Nel documento vengono poi indicate le misure di prevenzione e protezione da adottare: ad esempio dispositivi di protezione individuale, procedure di sicurezza, formazione necessaria, piani di miglioramento.
Lo scopo del DVR è tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. È uno strumento fondamentale di prevenzione: mette nero su bianco i rischi potenziali e consente di pianificare interventi per eliminarli o ridurli al minimo. Oltre a essere un obbligo di legge (previsto dal D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), il DVR serve all’azienda per organizzare in modo sistematico la gestione della sicurezza, prevenire infortuni e malattie professionali e migliorare il benessere sul luogo di lavoro. In sintesi, il DVR descrive i rischi e indica come gestirli, diventando una guida pratica per lavorare in sicurezza.
Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro di ogni azienda in cui è presente almeno un lavoratore. Questo obbligo è stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08: la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR sono una responsabilità indelegabile del datore di lavoro. Ciò significa che tutte le imprese con lavoratori (anche uno solo, compresi apprendisti, stagisti, collaboratori e soci lavoratori) devono avere il DVR. Le uniche realtà esentate sono quelle senza lavoratori subordinati, ad esempio il professionista individuale senza dipendenti o l’azienda a conduzione familiare in cui operano solo il titolare e familiari senza contratti di lavoro.
Per legge il DVR va elaborato entro 90 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o dall’apertura di una nuova unità produttiva. Se un’azienda già avviata assume il suo primo dipendente, la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente (senza attendere ulteriori scadenze). Dal 2013 non è più consentito autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi: tutte le aziende con lavoratori, anche quelle con meno di 10 dipendenti, devono predisporre un DVR formale.
Il datore di lavoro, pur non potendo delegare l’obbligo, può farsi assistere da figure competenti nella stesura del DVR. In particolare, la normativa prevede che l’elaborazione avvenga in collaborazione con il RSPP(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e con il Medico Competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previo coinvolgimento/consultazione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). In pratica, il datore di lavoro raccoglie le informazioni con l’aiuto di queste figure e predispone il documento finale. Tuttavia, la firma e la responsabilità ultima sul DVR rimangono in capo al datore di lavoro.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere conservato presso l’azienda, in modo da poter essere consultato e mostrato in caso di controlli. Più precisamente, va custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi. Se l’azienda ha più sedi operative, è buona prassi avere una copia del DVR in ogni sede (limitata ai rischi specifici di quella sede), così che sia immediatamente disponibile lì dove si svolgono le attività.
Il DVR può essere tenuto in formato cartaceo oppure digitale. Ciò che conta è che il documento sia facilmente accessibile al bisogno: ad esempio, in occasione di un’ispezione degli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, oppure quando viene aggiornato con nuove valutazioni. Molte aziende scelgono di conservarlo in formato elettronico (PDF) su computer o server aziendale, eventualmente stampandone una copia cartacea firmata. L’importante è che sia ordinatamente archiviato e aggiornato. Ricordiamo che il DVR non va considerato un semplice “pezzo di carta” da riporre in un cassetto: oltre ad essere un obbligo legale, è uno strumento da utilizzare attivamente per pianificare la prevenzione. Tenerlo a disposizione in azienda facilita la consultazione da parte di dirigenti, preposti, RLS e lavoratori stessi, affinché tutti conoscano i rischi identificati e le misure di sicurezza previste.
La firma del DVR attesta che il documento è stato condiviso e approvato dalle figure chiave della sicurezza aziendale. Devono obbligatoriamente firmare il DVR:
- Il Datore di Lavoro, in qualità di principale responsabile della sicurezza e autore della valutazione dei rischi.
- Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che ha collaborato alla stesura ed è l’esperto di sicurezza sul lavoro interno o esterno all’azienda.
- Il Medico Competente, se presente obbligatoriamente in azienda (ovvero in tutte le realtà dove è richiesta la sorveglianza sanitaria dei lavoratori). Il medico contribuisce per la parte di rischi sulla salute (ad esempio rischi chimici, rumore, ergonomia, etc.) e giudica l’idoneità dei lavoratori.
- L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), eletto o designato tra i lavoratori, che deve essere consultato sulla valutazione dei rischi. La sua firma comprova l’avvenuta consultazione e condivisione dei contenuti del DVR.
Tutte queste firme servono a conferire data certa e validità al DVR (vedi oltre) e a dimostrare che il processo di valutazione ha coinvolto le figure previste dalla legge. Se anche solo una di queste firme mancasse (quando la figura è presente e prevista), il documento sarebbe considerato non completo rispetto ai requisiti di legge. Ad esempio, un DVR privo della firma dell’RLS potrebbe essere contestato dagli ispettori perché significa che il rappresentante dei lavoratori non ha partecipato formalmente alla valutazione. È quindi fondamentale raccogliere tutte le firme necessarie sulla versione finale del DVR, preferibilmente sulla copia cartacea originale o tramite firma digitale nel caso di documento informatico.
Quando si parla di “data certa” del DVR si intende la possibilità di provare in modo inequivocabile la data in cui il Documento di Valutazione dei Rischi è stato elaborato (o aggiornato). La normativa (art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08) richiede espressamente che il DVR sia munito di data certa. Questo per evitare che un documento obbligatorio così importante possa essere redatto “dopo” eventi come infortuni o ispezioni e fatto apparire falsamente come preesistente. In altre parole, l’azienda deve poter dimostrare che il DVR è stato compilato e sottoscritto in una data definita, antecedente a certi avvenimenti, garantendone l’autenticità temporale.
Come si appone la data certa al DVR? Ci sono diversi metodi riconosciuti per attribuire una data certa a un documento. Un metodo automatico è la firma di tutte le figure obbligatorie sul DVR con indicazione della data di sottoscrizione: la presenza delle firme di datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS con data costituisce già una forma di attestazione. Tuttavia, per avere maggiore certezza legale, si utilizzano spesso sistemi formali di datazione. Uno dei più diffusi è l’invio del DVR a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata): inviando il file PDF del DVR dalla casella PEC aziendale (ad esempio auto-inviandoselo o inviandolo a un altro indirizzo PEC), la marca temporale del gestore PEC fornisce prova ufficiale dell’esistenza del documento a quella data e ora. Altri metodi includono l’apposizione di una marca temporale digitale tramite appositi servizi (che attribuisce al file una firma elettronica con timestamp legalmente valido) o la sottoscrizione con atto notarile (più raro, il notaio autentica copia del DVR con data certa). Fino a qualche anno fa si usava anche il timbro postale di data certa presso gli uffici postali, ma questo servizio non è più disponibile.
È importante non trascurare la data certa: un DVR senza data certa può essere considerato nullo in sede di verifica, come se non fosse mai stato redatto. Inoltre sono previste sanzioni specifiche per la mancata apposizione della data certa (un’ammenda che può arrivare a circa 2.500€). Dunque, dopo aver predisposto o aggiornato il DVR, l’azienda deve sempre completare l’iter con una procedura che assicuri la data certa. In pratica: una volta stampato e firmato, il documento andrebbe quantomeno scansionato e inviato via PEC oppure firmato digitalmente con marca temporale, così da mettersi al riparo da contestazioni sulla data della sua redazione.
La normativa non stabilisce una scadenza fissa dopo la quale il DVR “scade”. In teoria, se non cambia nulla nelle condizioni di lavoro, il DVR resta valido senza bisogno di revisioni periodiche obbligatorie. Tuttavia, il DVR va aggiornato ogni volta che cambiano i rischi o l’organizzazione dell’azienda in modo significativo. L’art. 29 del D.Lgs. 81/08 indica che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche sostanziali: ad esempio, nuovi processi produttivi, nuovi macchinari o attrezzature, introduzione di nuove sostanze pericolose, cambiamenti nell’organizzazione del lavoro (nuove mansioni, ristrutturazioni aziendali, aumento significativo del numero di dipendenti) o apertura di una nuova sede. Anche dopo incidenti gravi o quando emergono nuovi rischi (magari legati a innovazioni tecnologiche o a nuove normative), è obbligatorio rivedere il DVR.
In pratica, il datore di lavoro deve tenere il DVR costantemente aggiornato. Un cambiamento importante nelle condizioni di lavoro fa scattare l’obbligo di aggiornamento e, secondo le prassi, l’azienda dovrebbe completare la nuova valutazione entro 30 giorni da tale cambiamento. Ad esempio, se installo un nuovo macchinario a giugno, entro luglio dovrei aver valutato i rischi aggiuntivi di quell’attrezzatura e integrato il DVR con le relative misure di sicurezza.
Pur non essendoci una scadenza fissa, è buona norma rivedere periodicamente il DVR anche in assenza di grandi novità, per verificare che le valutazioni fatte in passato siano ancora valide. Molte aziende effettuano un riesame annuale o biennale del proprio DVR come forma di autotutela, anche solo per confermare che nulla è cambiato. Inoltre, alcune valutazioni specifiche all’interno del DVR hanno prescrizioni temporali: ad esempio la rivalutazione del rischio rumore e vibrazioni almeno ogni 4 anni, o aggiornamenti legati a scadenze di monitoraggi ambientali e sanitari. In sintesi: il DVR non “scade” automaticamente, ma deve essere un documento vivo, aggiornato ogniqualvolta necessario per rispecchiare fedelmente la realtà aziendale e i suoi rischi. Mantenere il DVR aggiornato garantisce che le misure di prevenzione siano sempre adeguate e che l’azienda rimanga conforme alla legge.
Le sanzioni per la mancata redazione del DVR (o per un DVR incompleto/non aggiornato) sono molto severe, a riprova dell’importanza fondamentale di questo obbligo. L’art. 55 del D.Lgs. 81/08 prevede, in caso di omessa redazione del DVR, una pena per il datore di lavoro che può consistere nell’arresto da 3 a 6 mesi oppure in un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Si tratta di sanzioni penali, il che significa che la questione può avere rilevanza penale e non solo amministrativa. Nelle aziende di grandi dimensioni o ad alto rischio (ad esempio oltre 200 dipendenti, impianti estrattivi, aziende con esplosivi, ecc.), le pene possono essere ancora più elevate (arresto fino a 8 mesi). In parole povere, non avere il DVR è un reato per il datore di lavoro, punibile anche con l’arresto oltre che con multe salatissime.
Oltre alla totale assenza del DVR, anche avere un documento incompleto o non aggiornato comporta sanzioni. Ad esempio, se il DVR è privo di una parte obbligatoria (come l’indicazione delle misure di miglioramento, o l’individuazione delle mansioni a rischio specifico), la legge prevede un’ammenda di entità comunque elevata (orientativamente da ~1.000 a ~4.000 euro a seconda delle mancanze). Analogamente, mancare di aggiornare il DVR a seguito di modifiche significative equivale a non aver assolto correttamente all’obbligo, e può essere sanzionato in sede di ispezione con multe nell’ordine di qualche migliaio di euro.
Da notare che una mancata apposizione della “data certa” sul DVR, come detto prima, rende il documento contestabile: le autorità potrebbero considerarlo nullo e quindi equiparare la situazione a quella di un DVR mancante. In tal caso si rischia una sanzione amministrativa specifica (circa 1.200–2.500 euro di ammenda per il datore di lavoro).
Oltre alle sanzioni pecuniarie e penali, va ricordato che gli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato) hanno il potere di disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale se riscontrano l’assenza del DVR insieme ad altre gravi inadempienze (ad esempio mancata nomina dell’RSPP, mancata formazione dei lavoratori, ecc.). In sostanza, un’azienda che non ha valutato i rischi può vedersi fermare le attività fino a quando non si mette in regola. Senza contare le possibili conseguenze civili in caso di infortunio: la mancanza del DVR aggraverebbe la posizione dell’azienda sia in sede penale (per violazione delle norme) sia in sede di responsabilità verso il lavoratore infortunato.
In conclusione, non conviene in alcun modo trascurare il DVR. Le sanzioni previste superano di gran lunga il costo e l’impegno necessari per redigere correttamente il documento. Mantenere il DVR sempre aggiornato e in regola protegge il datore di lavoro dalle multe e, soprattutto, garantisce condizioni di lavoro sicure evitando incidenti che potrebbero avere conseguenze ben peggiori.
Il costo per redigere un DVR può variare sensibilmente in base a diversi fattori. In sé, la valutazione dei rischi è un’attività che richiede tempo, competenze tecniche e eventualmente strumentazioni specifiche (ad esempio per misurare rumore, vibrazioni, agenti chimici). Se il datore di lavoro o il RSPP interno possiedono le competenze necessarie, la redazione può essere fatta internamente, e in tal caso il “costo” è rappresentato principalmente dal tempo impiegato e dalle eventuali risorse per rilevazioni strumentali o documentazione. Molte piccole imprese, però, si affidano a consulenti esterni specializzati in sicurezza sul lavoro per l’elaborazione del DVR. In tal caso, il costo viene normalmente calcolato come corrispettivo professionale per il servizio di valutazione e stesura del documento.
I fattori che incidono sul prezzo di un DVR sono principalmente: le dimensioni dell’azienda (numero di lavoratori coinvolti), la complessità delle attività e il livello di rischio (un conto è valutare un ufficio o un negozio, altro è valutare una fabbrica con macchinari complessi o un cantiere edile), il numero di sedi o reparti diversi da analizzare, e il tempo necessario al professionista per effettuare i sopralluoghi e redigere la relazione. Anche la documentazione pregressa disponibile e l’organizzazione interna (es. se alcune valutazioni specifiche sono già state fatte, come stress lavoro-correlato, rischi chimici, ecc.) possono influire sui costi.
Volendo dare dei riferimenti indicativi di mercato, per una micro-impresa o attività a basso rischio con pochi dipendenti(ad esempio un negozio, un ufficio, un bar) il costo di un DVR realizzato da un consulente può partire da circa 300-500 euro (+ IVA). Per aziende di dimensioni medie o a rischio moderato (come piccole officine, laboratori artigianali, autorimesse, ecc. con qualche decina di dipendenti) il prezzo può salire intorno ai 600-800 euro. Realtà più grandi o complesse (industrie manifatturiere, cantieri edili, aziende con molti reparti e oltre 50 dipendenti) possono facilmente superare i 1000 euro per una valutazione dei rischi completa e dettagliata. In casi molto complessi (grandi stabilimenti, aziende con rischi elevati da agenti chimici, biologici, ecc.) il costo può essere ben più alto e viene di solito definito con un preventivo ad hoc dopo aver valutato l’entità del lavoro.
Va sottolineato che questi costi non sono fissi per legge ma sono frutto di liberi preventivi professionali, quindi possono variare sul mercato. Inoltre esistono strumenti gratuiti o semi-gratuiti per facilitare le piccole imprese: ad esempio le procedure standardizzate messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e da INAIL, che forniscono una traccia guidata per effettuare la valutazione dei rischi in aziende fino a 50 lavoratori. Utilizzando le procedure standardizzate, un datore di lavoro di una piccola impresa potrebbe redigere il DVR autonomamente, riducendo il costo alle sole ore di lavoro necessarie (resta comunque fondamentale avere competenze adeguate, altrimenti è consigliabile investire in una consulenza).
In ogni caso, il costo del DVR va visto come un investimento e non come una spesa fine a sé stessa. Oltre ad evitare le pesanti sanzioni legali, un buon DVR aiuta a prevenire infortuni e problemi che potrebbero costare molto di più in termini di fermo attività, spese mediche, aumento dei premi assicurativi e perdite di produttività. Dunque “mettersi in regola” con il DVR e la sicurezza sul lavoro conviene sia economicamente che per il benessere generale dell’azienda.
Sia il DVR che il DUVRI sono documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ma hanno scopi e contesti di applicazione molto diversi. Vediamo in breve cosa li distingue:
DVR – Documento di Valutazione dei Rischi: come abbiamo visto, è il documento obbligatorio aziendale che identifica e valuta tutti i rischi presenti nell’attività lavorativa interna di una singola azienda e definisce le misure di prevenzione/protezione. Riguarda i rischi propri dell’azienda verso i propri lavoratori e va redatto da ogni datore di lavoro (quando vi sono dipendenti). Si applica quindi all’interno dell’azienda, coprendo tutte le fonti di pericolo nei reparti, nelle mansioni e negli ambienti di quella organizzazione. Il DVR è un documento specifico per ciascuna impresa e rimane valido finché l’azienda opera (aggiornandolo quando necessario, come detto sopra).
DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: è un documento che entra in gioco quando due o più aziende diverse si trovano a cooperare o interferire nello stesso luogo di lavoro. Previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, il DUVRI serve a valutare e gestire i rischi da interferenza, ovvero quei rischi aggiuntivi che possono sorgere quando i lavoratori di ditte diverse operano nello stesso cantiere o commessa. In pratica, ogni azienda ha il suo DVR per i rischi “interni”, ma quando ad esempio un’azienda appalta dei lavori a un’impresa esterna (pulizie, manutenzioni, lavori edili, servizi in appalto, ecc.), il datore di lavoro committente deve redigere anche un DUVRI per analizzare i rischi introdotti dall’interferenza tra le attività delle due aziende e indicare le misure di coordinamento da adottare. Il DUVRI è quindi legato all’appalto o alla collaborazione specifica, non all’azienda in generale: si redige per la durata dell’intervento congiunto, valutando come l’attività dell’impresa esterna può interferire con l’attività del committente e viceversa.
In altri termini, il DVR copre i rischi interni di un’azienda, il DUVRI copre i rischi da interferenze tra aziende diverse. Ad esempio, un’azienda metalmeccanica ha il suo DVR dove valuta i rischi delle macchine, dei reparti produttivi e tutela i propri dipendenti. Se però chiama una ditta esterna per fare manutenzione agli impianti, dovrà fare (o far fare) anche un DUVRI per gestire i rischi derivanti dal fatto che i tecnici esterni lavoreranno dentro la fabbrica, interagendo con l’ambiente e le procedure esistenti. Nel DUVRI si identificheranno i pericoli di questa situazione (es. rischio di investimento tra i carrelli elevatori interni e gli operai esterni, rischio incendio durante saldature di manutenzione, ecc.) e si stabiliranno regole condivise perché il lavoro avvenga in sicurezza (es. segregare l’area, coordinare gli accessi, informare i lavoratori esterni sui rischi specifici del luogo).
Quanto a chi li redige: il DVR, come detto, è di competenza del singolo datore di lavoro per la sua azienda. Il DUVRI invece di solito viene redatto dal datore di lavoro committente (che affida il lavoro in appalto) in collaborazione con le aziende appaltatrici coinvolte. Si chiama “unico” proprio perché spesso il committente raccoglie in un unico documento la valutazione di tutte le interferenze relative a un certo appalto a cui partecipano più imprese.
Infine, quando serve il DUVRI? Solo in caso di appalti o lavori svolti da terzi all’interno dell’azienda o, più in generale, quando vi è compresenza di personale di organizzazioni differenti. Non è richiesto, invece, per le normali attività in cui opera una sola azienda (lì basta il DVR) né per situazioni di breve durata o basse interferenze specificamente escluse dalla legge (ad esempio appalti di durata inferiore a due giorni senza particolari rischi interferenziali, mere forniture di materiali o servizi intellettuali, ecc. non richiedono DUVRI formale).
In sintesi: il DVR è sempre obbligatorio in presenza di lavoratori e riguarda i rischi “interni” di quell’azienda; il DUVRI è aggiuntivo e si applica solo se ci sono aziende esterne operanti in contemporanea, per gestire i rischi incrociati. Entrambi sono importanti per garantire un ambiente di lavoro sicuro: il DVR tutela i lavoratori all’interno dell’azienda, il DUVRI tutela tutti i lavoratori coinvolti in attività condivise tra più imprese, evitando che mancanza di coordinamento o comunicazione crei pericoli.
Formorienra Srl è il tuo partner di fiducia per garantire un ambiente di lavoro sicuro, conforme alle normative vigenti e attento alla tutela della salute dei lavoratori. Offriamo servizi di consulenza altamente specializzati, con un focus sulla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e sull’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno.
La normativa sulla sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro l’obbligo di redigere il DVR, un documento fondamentale per identificare, valutare e gestire i rischi presenti negli ambienti lavorativi. Grazie alla nostra competenza, ti affianchiamo in ogni fase di questo processo, assicurando la piena conformità alle disposizioni legislative. Offriamo un servizio completo e personalizzato, che include un sopralluogo e un check-up gratuito presso la tua azienda, finalizzati a comprendere le specificità del tuo contesto lavorativo e ad analizzare in modo dettagliato eventuali criticità.
Inoltre, il nostro servizio di incarico RSPP esterno risponde all’esigenza di molte imprese di affidare questa funzione obbligatoria a professionisti qualificati. Come RSPP esterni, pianifichiamo e coordiniamo tutte le attività legate alla prevenzione e protezione dei rischi, fornendo un supporto continuo al datore di lavoro e ai dipendenti.
Il nostro obiettivo è creare un ambiente lavorativo sicuro, migliorando non solo la conformità normativa, ma anche la cultura della sicurezza all’interno dell’azienda.
Scegliendo Formorienra Srl, potrai contare su un team di esperti che mette al primo posto le esigenze della tua azienda, garantendo servizi di qualità, tempestività e un approccio pratico orientato alla soluzione. Con il nostro supporto, adempiere agli obblighi normativi diventa un’opportunità per valorizzare la sicurezza e il benessere del tuo ambiente di lavoro.