RSPP Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Sicurezza sul Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ha il compito di coordinare la gestione della sicurezza sul lavoro. In base al D.Lgs. 81/2008, l’RSPP deve individuare i fattori di rischio presenti in azienda ed elaborare le misure preventive e protettive adeguate. Tra i principali obblighi del RSPP rientrano:

  • Valutazione dei rischi: collabora all’identificazione dei rischi per la salute e sicurezza (es. rischio infortuni, rumore, stress lavoro-correlato) e contribuisce alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Proposta di misure di prevenzione: propone al Datore di Lavoro le misure di sicurezza e i protocolli necessari per mitigare i rischi individuati.
  • Piani formativi: elabora programmi di formazione e informazione per i lavoratori, affinché siano addestrati sui rischi specifici e sulle procedure di sicurezza da seguire.
  • Coordinamento sicurezza: collabora con il Medico Competente e con l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) per migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza. In aziende con più di 15 dipendenti, l’RSPP organizza e partecipa alla riunione annuale di prevenzione e protezione.

Va sottolineato che, pur avendo un ruolo fondamentale, l’RSPP non sostituisce la responsabilità ultima del Datore di Lavoro in materia di sicurezza. L’RSPP opera in posizione di supporto tecnico: fornisce consulenza e coordina le attività di prevenzione, ma le decisioni finali e la responsabilità giuridica rimangono in capo al Datore di Lavoro. In sintesi, l’RSPP è il “braccio operativo” del datore per la sicurezza sul lavoro, assicurandosi che i rischi siano valutati e gestiti correttamente.

Il ruolo di RSPP può essere ricoperto da qualsiasi persona designata dal Datore di Lavoro che possieda i requisiti di legge. In pratica, l’RSPP può essere: un dipendente interno all’azienda, un consulente esterno specializzato oppure lo stesso Datore di Lavoro (in determinate condizioni previste dalla legge). I requisiti principali per diventare RSPP, stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, sono:

  • Titolo di studio: possesso di un diploma di scuola media superiore (istruzione secondaria) o laurea equivalente. Questo è il livello minimo richiesto per accedere alla formazione da RSPP.
  • Formazione specifica: aver completato i corsi di formazione obbligatori previsti. Chi intende fare l’RSPP come professionista deve seguire il percorso modulare (Modulo A, B e C), mentre il Datore di Lavoro che vuole autonominarsi RSPP deve frequentare uno specifico corso in base al livello di rischio della sua azienda (durata minima 16 ore, massima 48 ore). Al termine del percorso formativo si ottiene un attestato che abilita al ruolo.
  • Aggiornamento quinquennale: l’abilitazione da RSPP non è “a vita” senza aggiornamenti, ma deve essere mantenuta tramite corsi di aggiornamento ogni 5 anni. In generale sono richieste 40 ore di aggiornamento ogni quinquennio per gli RSPP professionisti (mentre per i datori di lavoro RSPP le ore di aggiornamento obbligatorio variano da 6 a 14 a seconda del rischio).

Oltre ai requisiti formali, chi diventa RSPP deve avere capacità tecniche e conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro. È importante notare che il Datore di Lavoro può nominare come RSPP un dipendente interno competente oppure rivolgersi a un esperto esterno. Lo stesso Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP solo nei casi consentiti: ad esempio aziende fino a 200 dipendenti nel settore industriale o di servizi, aziende agricole fino a 30 lavoratori e aziende ittiche fino a 20. In queste situazioni, dopo aver frequentato il corso obbligatorio, il Datore di Lavoro può “autonominarsi” RSPP per la propria azienda. In tutti gli altri casi sarà necessario designare una persona diversa (interna o esterna) con i requisiti adeguati.

Le differenze riguardano chi svolge il ruolo e la posizione che l’RSPP occupa rispetto all’azienda, ma i compiti fondamentali di prevenzione e protezione restano simili. Ecco un confronto chiaro tra le tre tipologie di RSPP:

  • RSPP interno: È un dipendente dell’azienda, nominato dal Datore di Lavoro per occuparsi di sicurezza oltre alle sue eventuali mansioni. Essendo “interno”, conosce bene l’ambiente di lavoro e le dinamiche aziendali. Viene scelto quando in organico c’è una persona con competenze adeguate (o quando la normativa lo richiede in contesti ad alto rischio). L’RSPP interno deve comunque aver frequentato i corsi di formazione previsti e opera come figura di staff all’interno dell’organigramma aziendale.
  • RSPP esterno: È un professionista esterno all’azienda, tipicamente un consulente o tecnico della sicurezza, che viene incaricato dal Datore di Lavoro di gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione. Si ricorre a un RSPP esterno quando non vi sono risorse interne con i requisiti necessari o quando l’azienda preferisce affidarsi a uno specialista esterno. L’RSPP esterno opera tramite contratto di consulenza: visita periodicamente l’azienda, valuta i rischi, prescrive misure e aiuta il datore a conformarsi alle norme. Deve anch’egli possedere tutte le qualifiche richieste (formazione Mod. A-B-C completata e aggiornamenti).
  • Datore di Lavoro RSPP: In alcune realtà il Datore di Lavoro stesso può assumere l’incarico di RSPP. Ciò è consentito solo entro precisi limiti dimensionali e di rischio (ad esempio nelle imprese fino a 200 dipendenti o piccole aziende a basso rischio), come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e Allegato II. Il Datore di Lavoro RSPP deve seguire uno specifico corso di formazione di durata variabile (16, 32 o 48 ore in base al rischio dell’attività) e aggiornarsi periodicamente. Svolgere direttamente il ruolo di RSPP gli permette di seguire in prima persona la sicurezza aziendale, ma comporta anche un impegno diretto nel mantenersi formato e nell’organizzare la prevenzione.

 

In sintesi, RSPP interno ed RSPP esterno differiscono per rapporto contrattuale con l’azienda (dipendente vs consulente), mentre il Datore di Lavoro RSPP è un caso particolare in cui il titolare assume su di sé l’incarico. Indipendentemente da chi svolge la funzione, in azienda può esserci un solo RSPP attivo per volta, nominato formalmente dal Datore di Lavoro. Tutte e tre le figure collaborano con la direzione aziendale, ma l’RSPP interno e quello esterno riferiscono al Datore di Lavoro, mentre nel caso di autonomina il datore coincide con l’RSPP. Le responsabilità operative in materia di sicurezza sono analoghe: cambiano solo la posizione organizzativa e le modalità di nomina.

La nomina dell’RSPP è un obbligo legale inderogabile per il Datore di Lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08). In caso di mancata nomina del RSPP, la legge prevede sanzioni penali piuttosto severe a carico del Datore di Lavoro. Nello specifico, l’articolo 55 del Testo Unico Sicurezza stabilisce la pena alternativa dell’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore che omette di designare il RSPP.

Queste sanzioni riflettono la gravità della violazione: la mancata designazione dell’RSPP è considerata al pari della mancata valutazione dei rischi, in quanto priva l’azienda di una figura chiave per la gestione della sicurezza. Oltre alle sanzioni legali, l’assenza di un RSPP espone l’azienda a maggior rischio di incidenti e non conformità. È bene ricordare che l’obbligo di nominare l’RSPP non è delegabile: spetta esclusivamente al Datore di Lavoro, e la sua omissione comporta responsabilità diretta. In caso di ispezione, la mancata nomina sarà verbalizzata dagli organi di vigilanza e farà scattare le procedure sanzionatorie previste. Pertanto ogni Datore di Lavoro deve assicurarsi di aver nominato un RSPP qualificato, per non incorrere in pesanti conseguenze legali ed economiche.

La formazione per diventare RSPP è specifica e obbligatoria, disciplinata dalla normativa in modo dettagliato. Esistono due percorsi formativi distinti, a seconda che il ruolo di RSPP sia svolto dal Datore di Lavoro o da un professionista (interno o esterno all’azienda):

  • Datore di Lavoro RSPP – Formazione: Il Datore di Lavoro che intende ricoprire direttamente il ruolo di RSPP nella propria azienda deve frequentare uno specifico corso di formazione la cui durata dipende dal settore di attività e dal livello di rischio. Le durate minime sono stabilite per legge: 16 ore per aziende a rischio basso, 32 oreper rischio medio e 48 ore per rischio alto. Ad esempio, un ufficio o negozio richiede 16 ore, mentre un’azienda edile (rischio alto) richiede 48 ore di corso. Al termine del corso, superate le verifiche, si ottiene l’attestato di RSPP Datore di Lavoro. È importante notare che questa formazione deve essere erogata da enti accreditati secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
  • Datore di Lavoro RSPP – Aggiornamento: Dopo la formazione iniziale, il Datore di Lavoro RSPP deve effettuare un aggiornamento periodico ogni 5 anni. Anche qui le ore variano in base al rischio: 6 ore ogni 5 anni per aziende a rischio basso, 10 ore per rischio medio, 14 ore per rischio alto (come indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 2016). L’aggiornamento copre le novità normative e gli aggiornamenti tecnico-organizzativi in materia di sicurezza.
  • RSPP (Professionista interno/esterno) – Formazione: Chi intende svolgere il ruolo di RSPP come figura diversa dal datore (quindi un dipendente o un consulente) deve seguire un percorso formativo articolato in tre moduli. Modulo A – corso base di 28 ore introduttivo sulla prevenzione; Modulo B – corso specialistico la cui durata varia a seconda del macro-settore ATECO dell’azienda (può andare indicativamente da 48 ore per settori a rischio basso fino a 60-80 ore per settori ad alto rischio come l’edilizia o l’industria); Modulo C – corso gestionale di 24 ore focalizzato su rischi psico-sociali, organizzazione e sistemi di gestione. Solo dopo aver completato con successo tutti e tre i moduli (A, B, C) si ottiene la qualifica di RSPP per quel settore. (Chi possiede lauree specifiche in sicurezza o ingegneria della prevenzione può essere esonerato dal Modulo A e/o B secondo le disposizioni vigenti).
  • RSPP (Professionista) – Aggiornamento: Anche per gli RSPP non datori di lavoro vige l’obbligo di aggiornamento quinquennale. In base all’Accordo Stato-Regioni 7/7/2016, ogni RSPP deve frequentare almeno 40 ore di corsi di aggiornamento ogni 5 anni per mantenere valida la propria qualifica (mentre un ASPP – Addetto al SPP – deve aggiornarsi per 20 ore nel quinquennio). Gli aggiornamenti possono essere svolti anche online, purché presso enti accreditati, e trattano argomenti di approfondimento sui rischi specifici, evoluzioni normative, buone prassi, ecc.


In sintesi, la formazione RSPP iniziale garantisce che il responsabile abbia le conoscenze necessarie sui rischi e sulle misure di sicurezza, mentre l’aggiornamento continuo serve a mantenere queste competenze sempre allineate con l’evoluzione della normativa e delle tecniche di prevenzione. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento entro le scadenze previste comporta la decadenza temporanea dei requisiti per svolgere il ruolo di RSPP, fino a quando non si completa l’aggiornamento richiesto.

L’attestato di formazione RSPP non ha una scadenza “automatica” come potrebbe avere, ad esempio, una abilitazione temporanea; tuttavia è condizionato all’adempimento degli aggiornamenti obbligatori. In pratica, la formazione iniziale da RSPP resta valida nel tempo solo se il soggetto si aggiorna periodicamente secondo quanto richiesto dalla legge. La normativa (Accordi Stato-Regioni) stabilisce che entro 5 anni dal conseguimento del titolo (o dall’ultimo aggiornamento) il RSPP deve completare il corso di aggiornamento previsto, altrimenti i suoi requisiti formativi non sono più riconosciuti finché non provvede all’aggiornamento.

Possiamo dire quindi che la “durata di validità” della formazione RSPP è di 5 anni, rinnovabile con l’aggiornamento. Ogni volta che l’RSPP completa un aggiornamento, la sua idoneità viene prorogata per altri cinque anni a partire da quella data. Non è necessario rifare daccapo i moduli iniziali (A, B, C o corso datore) se si resta nei tempi: basta seguire i corsi di aggiornamento. Se invece si lascia scadere il quinquennio senza aggiornamento, di fatto non si può esercitare la funzione di RSPP finché non si recuperano le ore di corso perdute (spesso frequentando comunque il monte ore di aggiornamento previsto).

In termini di durata dei corsi: il percorso formativo iniziale, come visto, dura complessivamente dalle 16 alle 48 ore per i datori di lavoro RSPP, mentre per gli altri RSPP sommando Modulo A, B e C si superano facilmente le 100 ore complessive (variabili per settore). Queste ore però si svolgono una tantum. Successivamente, la durata dell’aggiornamento è tipicamente di 40 ore ogni 5 anni per gli RSPP standard, o un numero ridotto di ore (6-14) per i datori di lavoro RSPP in funzione del rischio. L’importante è ricordare di rinnovare la formazione entro la scadenza quinquennale, in modo da mantenere sempre valida l’abilitazione RSPP senza dover rifare ex novo l’intero percorso formativo.

Quasi tutte le aziende con lavoratori hanno l’obbligo di nominare un RSPP. In Italia, la normativa prevede che in ogni azienda dove vi sia almeno un lavoratore (anche uno soltanto oltre al Datore di Lavoro) debba essere istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione e designato il relativo Responsabile. Questo significa che già dall’assunzione del primo dipendente scatta l’obbligo di avere un RSPP. Non importa la tipologia di contratto del lavoratore (tempo pieno, part-time, apprendista ecc.): se c’è un lavoratore subordinato, serve l’RSPP.

L’unico caso esentato può essere il Datore di Lavoro che opera completamente da solo, senza dipendenti né collaboratori equiparati ai lavoratori: in tale situazione, molte norme del D.Lgs. 81/2008 (tra cui la nomina di RSPP) non si applicano perché formalmente non c’è “azienda” con lavoratori. Appena però l’impresa cresce e viene anche solo coinvolto un lavoratore esterno o un socio-lavoratore, diventa necessario adempiere a tutti gli obblighi di prevenzione.

Vale la pena ricordare che la nomina dell’RSPP è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro: anche nelle piccole realtà in cui il titolare può coincidere con l’RSPP (vedi sopra), è necessario formalizzare tale incarico. Inoltre, per alcune categorie di aziende ad alto rischio (ad esempio aziende industriali soggette a normative Seveso, centrali termoelettriche, aziende minerarie, ecc.) la legge richiede espressamente che il SPP sia istituito internamente all’azienda (quindi l’RSPP dovrà essere interno e dedicato). In ogni caso generale, l’RSPP è sempre obbligatorio come figura di supporto tecnico per la sicurezza: non è mai lecito operare con personale senza aver designato questa figura chiave. Ignorare l’obbligo significa esporsi a pesanti sanzioni e rischi.

I costi per la formazione RSPP possono variare sensibilmente in base al tipo di corso, alla modalità (aula o online) e all’ente formatore scelto. Indicativamente:

  • Un corso RSPP per Datore di Lavoro (16, 32 o 48 ore a seconda del rischio) ha un costo che in genere oscilla dalle centinaia di euro. Sul mercato i prezzi variano, ma possiamo aspettarci circa 300-500 € per corsi a rischio basso/medio svolti in aula o online, fino a 600-800 € o più per corsi a rischio alto di maggior durata presso enti di formazione rinomati. Alcuni enti possono offrire tariffe agevolate per corsi online, mantenendo però la validità legale dell’attestato. È sempre importante affidarsi a strutture accreditate e riconosciute, anche se a costo leggermente superiore, per avere la certezza che l’attestato RSPP Datore di Lavoro sia valido su tutto il territorio nazionale.
  • Un percorso completo per RSPP (Modulo A, B, C) destinato a un professionista interno o esterno è più lungo e spesso viene suddiviso in più corsi. I costi di ciascun modulo possono aggirarsi, in media, attorno ai 300-500 € per il Modulo A, 500-700 € (o più) per il Modulo B a seconda del settore e durata, e 300-500 € per il Modulo C. Complessivamente, ottenere la qualifica di RSPP attraverso tutti i moduli potrebbe richiedere un investimento di 1.500-2.000 € (variabile in base all’ente erogatore, alla regione e alle eventuali convenzioni). Anche qui esistono corsi in e-learning certificati che talvolta riducono i costi, permettendo di seguire parte della formazione online.
  • I corsi di aggiornamento RSPP sono generalmente più brevi (ad es. 40 ore totali per RSPP standard, o 6-14 ore per datori di lavoro) e di conseguenza meno costosi rispetto alla formazione iniziale. Un aggiornamento RSPP di 40 ore online può costare intorno ai 300-400 €, mentre aggiornamenti per datori di lavoro possono costare tra 150 € e 300 € a seconda del rischio e dell’organizzatore.


Queste cifre sono orientative e possono variare: consigliamo sempre di richiedere preventivi specifici. In alcuni casi sono disponibili finanziamenti o fondi interprofessionali che consentono alle aziende di coprire interamente o in parte i costi di formazione degli RSPP (e degli altri obblighi formativi) – vale la pena informarsi anche su queste opportunità. L’importante è considerare la formazione RSPP non solo un costo, ma un investimento per la sicurezza aziendale, obbligatorio per legge e fondamentale per prevenire incidenti e sanzioni.

Il DVR è il documento obbligatorio che raccoglie l’analisi di tutti i rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate, come richiesto dagli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. La legge attribuisce la responsabilità finale della redazione del DVR al Datore di Lavoro, essendo uno degli obblighi indelegabili.
In altre parole, il Datore di Lavoro deve assicurarsi personalmente che il DVR venga effettuato e firmarlo, assumendosene la responsabilità legale.

Ciò non significa però che debba materialmente scriverlo da solo senza aiuti: il ruolo dell’RSPP è cruciale nella preparazione del DVR. L’RSPP infatti collabora con il Datore di Lavoro nell’effettuare la valutazione dei rischi: grazie alle sue competenze tecniche, identifica i pericoli presenti nei luoghi di lavoro, valuta la probabilità e gravità dei potenziali danni e suggerisce le misure preventive e protettive adeguate. In pratica, l’RSPP svolge gran parte del lavoro di analisi e propone il contenuto del DVR (in sinergia con eventuali ASPP, col Medico Competente per la parte sanitaria, e consultando l’RLS).

Una volta raccolte tutte le informazioni, il Datore di Lavoro formalizza il DVR, lo approva e lo firma. Dunque, chi “redige” il DVR?: il Datore di Lavoro ne è il responsabile formale, ma l’RSPP è il estensore tecnico che si occupa di stendere materialmente il documento, includendo l’elenco dei rischi identificati e le misure di mitigazione. Questa collaborazione è prevista dalla normativa stessa: l’art. 29 del D.Lgs. 81/08 indica che la valutazione dei rischi è effettuata “in collaborazione con l’RSPP e il Medico Competente”.

In sintesi, il DVR è frutto del lavoro congiunto del Datore di Lavoro (che lo promuove e lo adotta) e dell’RSPP (che lo elabora tecnicamente). L’RSPP non può sottrarsi a tale compito: rientra tra i suoi obblighi principali aiutare a mantenere aggiornato il DVR, proponendo revisioni ogniqualvolta cambiano le condizioni di lavoro, introdotti nuovi macchinari, sostanze o procedure che influiscono sui rischi. Tuttavia, è sempre il Datore di Lavoro a detenere la firma e la responsabilità ultima del documento di valutazione dei rischi.

Il DUVRI è un documento previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, obbligatorio nei casi di appalto o interventi di aziende esterne all’interno della nostra azienda. Serve a valutare e prevenire i rischi da interferenza tra le attività di più imprese che operano nello stesso luogo. In pratica, quando un’azienda (committente) chiama un’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi a svolgere dei lavori nella propria sede, deve analizzare i pericoli che nascono dalla presenza contemporanea di più organizzazioni e predisporre misure per eliminare o ridurre questi rischi.

La responsabilità di redigere il DUVRI ricade sul Datore di Lavoro committente, ovvero sull’azienda per cui vengono svolti i lavori esterni. È lui che deve assicurarsi che questo documento sia elaborato prima dell’inizio dei lavori in appalto e che contenga tutte le informazioni sulle possibili interferenze e sulle misure coordinate di prevenzione. Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti a cooperare fornendo dati sui propri rischi e sulle misure che adotteranno, ma la stesura finale del DUVRI resta in capo al Datore di Lavoro committente.

Il ruolo dell’RSPP nel DUVRI è di supporto tecnico: l’RSPP assiste il Datore di Lavoro nell’individuare i rischi interferenziali e nel definire le procedure di sicurezza da mettere in atto. Essendo esperto di valutazione dei rischi, l’RSPP contribuisce a compilare il DUVRI indicando, per esempio, come coordinare le attività tra azienda ospitante e impresa esterna, quali dispositivi di protezione collettiva e individuale adottare per evitare incidenti di interferenza, le procedure di emergenza condivise, etc. In sostanza, l’RSPP collabora alla preparazione del DUVRI, similmente a quanto fa per il DVR, ma focalizzandosi sui rischi aggiuntivi dovuti alla compresenza di più soggetti.

È bene precisare che il DUVRI è obbligatorio sempre quando vi sono contratti d’appalto, d’opera o somministrazione in cui lavoratori esterni operano presso la nostra azienda, ad eccezione dei servizi di mera fornitura di materiali o attrezzature. Ad esempio, se abbiamo appaltato le pulizie, manutenzioni, installazioni o costruzioni all’interno dei nostri locali, dovremo predisporre un DUVRI. Se invece affidiamo lavori edili o di ingegneria più complessi, potrebbe essere necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza e redigere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) secondo il Titolo IV del decreto, ma questo è un caso a parte. In tutti i casi di DUVRI, comunque, l’RSPP rimane una figura chiave che coordina la sicurezza assieme alle altre imprese coinvolte, pur non essendo l’unico responsabile (la responsabilità primaria resta al Datore di Lavoro committente). Un DUVRI ben fatto, con il contributo dell’RSPP, assicura che tutte le parti conoscano i rischi reciproci e adottino misure concertate per lavorare in sicurezza.

Anche le aziende di piccole dimensioni sono tenute a rispettare il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) quasi integralmente. Non bisogna pensare che al di sotto di 15 dipendenti non valgano le regole: gli obblighi fondamentali di sicurezza si applicano a tutte le imprese con lavoratori, indipendentemente dal numero. Dunque, un’azienda con 5 o 10 dipendenti deve comunque: nominare il RSPP, effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR, nominare (se previsto) il Medico Competente per la sorveglianza sanitaria, formare e addestrare i propri lavoratori in materia di sicurezza, consegnare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari, gestire le emergenze (primo soccorso, antincendio) tramite addetti formati, e così via. Questi obblighi di base non dipendono dal numero di lavoratori: la tutela della sicurezza minima deve essere sempre garantita.

Detto ciò, la normativa prevede alcune semplificazioni amministrative per le piccole imprese. Ad esempio: nelle aziende che hanno fino a 15 lavoratori non è obbligatorio tenere la riunione periodica annuale sulla sicurezza (la cosiddetta “riunione annuale di prevenzione e protezione”), che invece è un adempimento richiesto nelle aziende più grandi insieme all’RLS e al Medico Competente. Inoltre, se un’azienda ha meno di 15 dipendenti, la nomina dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) può essere gestita in modo semplificato: i lavoratori possono decidere di non eleggere un RLS interno e in tal caso le loro funzioni di rappresentanza sono assunte da un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), una figura esterna messa a disposizione dagli enti bilaterali o dagli organismi paritetici di categoria. Questo evita alle micro imprese di dover necessariamente individuare un dipendente interno come RLS se non è possibile, garantendo comunque che i lavoratori abbiano un loro rappresentante per la sicurezza.

Un’altra facilitazione riguarda la valutazione dei rischi: per le aziende fino a 10 dipendenti è consentito elaborare il DVR secondo procedure standardizzate (tramite modelli semplificati indicati dal Ministero), anziché con la procedura ordinaria. Ciò rende meno onerosa la redazione del DVR per le micro imprese, pur mantenendo l’efficacia della valutazione. Va infine ricordato che il Datore di Lavoro di una piccola azienda ha spesso la possibilità di svolgere direttamente i compiti di RSPP (previa formazione) e di primo soccorso/antincendio, senza dover nominare persone esterne, proprio per semplificare l’organizzazione della sicurezza nelle realtà minori.

In conclusione, le aziende con meno di 15 dipendenti DEVONO rispettare gli obblighi di sicurezza al pari delle altre, adottando tutte le misure necessarie a tutelare i lavoratori. Le differenze stanno solo in alcune procedure semplificate pensate per ridurre il carico burocratico, ma che non eliminano alcun obbligo sostanziale di protezione. Anche nella piccola azienda bisogna investire in sicurezza, formare il personale e prevenire i rischi: oltre ad essere un dovere legale, è un investimento sulla continuità e la qualità del lavoro.

RSPP e RLS sono due figure molto diverse per ruolo e funzioni, anche se entrambe contribuiscono alla sicurezza aziendale cooperando tra loro. Ecco le principali differenze:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): è il consulente tecnico del datore di lavoro in materia di sicurezza. Viene nominato dal Datore di Lavoro ed è parte integrante dell’organizzazione aziendale della prevenzione. L’RSPP ha il compito di individuare i rischi, proporre misure preventive, elaborare DVR e procedure, organizzare la formazione e in generale gestire operativamente il sistema di prevenzione e protezione. Può essere interno o esterno all’azienda, oppure coincidere col Datore di Lavoro stesso (come visto sopra). Risponde direttamente al Datore di Lavoro del suo operato e non rappresenta i lavoratori, ma l’azienda nella gestione tecnica della sicurezza.
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): è, come dice il nome, il portavoce dei lavoratori in tema di sicurezza. Viene eletto o designato dai lavoratori stessi (non dal datore) tra di loro, oppure a livello territoriale/di sito produttivo in certe situazioni. L’RLS ha il compito di rappresentare le esigenze e le segnalazioni dei lavoratori riguardo a salute e sicurezza sul lavoro. Partecipa alle consultazioni sulla valutazione dei rischi, fa proposte in merito all’attività di prevenzione, promuove l’elaborazione di misure di tutela, e ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e di ricevere la formazione necessaria. In sostanza, l’RLS è una figura di controllo e proposta dal lato dei lavoratori: vigila che le misure di sicurezza siano applicate e comunica con il datore e l’RSPP su eventuali problemi riscontrati. Non ha compiti operativi di gestione dei rischi (non elabora il DVR, per esempio), ma ha un ruolo di garanzia e segnalazione.


In breve, l’RSPP è un esperto nominato dall’azienda per occuparsi tecnicamente di sicurezza, l’RLS è un rappresentante scelto dai lavoratori per tutelare i loro interessi in materia di sicurezza. Le due figure devono collaborare: l’RSPP dovrebbe consultare l’RLS durante la valutazione dei rischi e tener conto delle osservazioni che emergono dai lavoratori, mentre l’RLS può avvalersi delle informazioni fornite dall’RSPP e segnalare a quest’ultimo (e al datore) le criticità da risolvere. Entrambi sono previsti obbligatoriamente dalla legge nei contesti aziendali (l’RLS almeno uno per ogni azienda con lavoratori, l’RSPP sempre presente come abbiamo visto).

È importante non confonderli: RSPP e RLS hanno ruoli complementari ma distinti. Uno (RSPP) gestisce e propone soluzioni tecniche per conto del datore di lavoro; l’altro (RLS) verifica e rappresenta le istanze dei lavoratori, contribuendo a migliorare la sicurezza tramite il dialogo con il datore e l’RSPP. Entrambi condividono l’obiettivo comune di rendere il luogo di lavoro più sicuro, ciascuno nel rispetto del proprio mandato.

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