Patente a crediti 2026: guida alla normativa vigente e alla formazione obbligatoria

Mascotte di Formorienta che illustra la patente a crediti nei cantieri secondo il D.Lgs. 81/2008 e l'importanza della formazione per preposti NEL 2026.

La patente a crediti nel 2026 è il documento obbligatorio che autorizza imprese e lavoratori autonomi a operare nei cantieri temporanei e mobili italiani. Dal 1° ottobre 2024 il suo possesso è prescritto dalla legge; dal 24 maggio 2026, con la conclusione del periodo transitorio dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il sistema entra nella sua fase di pieno consolidamento operativo con ispezioni sistematiche su tutto il territorio nazionale e, per le aziende non ancora in regola, il rischio di sospensione dell’attività.

In questo articolo vedremo come si gestisce la patente a crediti nel 2026 per garantire continuità operativa, evitare decurtazioni e sfruttare i meccanismi premiali previsti dalla normativa vigente?

Il quadro normativo vigente: tre pilastri legislativi

Il sistema della patente a crediti si fonda su tre atti normativi distinti e coordinati tra loro. Conoscerli nella loro forma estesa ufficiale è il primo requisito per una gestione corretta e per superare qualsiasi controllo ispettivo.

  1. D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56. L’articolo 29, comma 19, di questo decreto ha riscritto integralmente l’articolo 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), introducendo il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. La norma è direttamente operativa dalla data di entrata in vigore, fissata al 1° ottobre 2024.
  2. Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024. Questo regolamento disciplina le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i contenuti informativi del documento digitale, le procedure di sospensione cautelare e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. La sua entrata in vigore coincide con l’obbligo generale al 1° ottobre 2024.
  3. Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Questo testo è il provvedimento più rilevante degli ultimi dieci anni in materia di formazione alla sicurezza: sostituisce, accorpa e aggiorna tutti i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, definendo nuovi contenuti, durate e modalità di erogazione per lavoratori, preposti e dirigenti. Il periodo transitorio di 12 mesi si conclude il 24 maggio 2026: da quella data, tutti i percorsi formativi devono rispettare integralmente le nuove prescrizioni.

Il quadro si completa con il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che inasprisce le sanzioni connesse alla patente e modifica l’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008 in materia di decurtazione dei crediti per lavoro sommerso, con effetti operativi dal 1° gennaio 2026. Le indicazioni applicative di questa modifica sono contenute nella Circolare INL n. 1/2026 e nella Nota INL prot. n. 609 del 22 gennaio 2026.

Come funziona il sistema dei crediti

Ogni impresa parte con 30 crediti, deve mantenersi sopra 15 per operare e può raggiungere un massimale di 100 tramite investimenti in sicurezza e formazione. Il punteggio è dinamico e aggiornato in tempo reale sul portale INL.

La patente a punti in edilizia funziona come un “conto corrente della sicurezza”: ogni violazione accertata in via definitiva riduce il saldo, ogni investimento certificato lo incrementa. Il rilascio avviene in formato digitale attraverso il portale INL, previa autocertificazione dei requisiti previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 1 del D.M. n. 132/2024 (iscrizione CCIAA, regolarità contributiva DURC, Documento di Valutazione dei Rischi ove previsto, regolarità fiscale, nomina RSPP).

ParametroValore
Dotazione iniziale al rilascio30 crediti
Soglia minima per operare15 crediti
Massimale raggiungibile100 crediti

Al di sotto dei 15 crediti, l’operatore non è legittimato a proseguire le lavorazioni in cantiere, salvo la sola eccezione prevista dall’art. 27, comma 10, del D.Lgs. 81/2008 dove il completamento delle attività in corso è tollerato quando il valore dei lavori già eseguiti supera il 30% del valore contrattuale.

A partire dal 10 luglio 2025, il portale INL dispone di nuove funzionalità che consentono la visualizzazione in tempo reale del saldo crediti e l’invio telematico della documentazione per il riconoscimento dei requisiti aggiuntivi, secondo le indicazioni della Nota INL prot. n. 288 del 15 luglio 2025.

La responsabilità del committente

Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis), del D.Lgs. 81/2008 (introdotta dalla Legge n. 56/2024), il committente e il responsabile dei lavori sono obbligati a verificare il possesso della patente da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto. La violazione di questo specifico obbligo di verifica comporta per il committente o il responsabile dei lavori una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 157, il cui importo varia da 711,92 a 2.562,91 euro.

Per quanto riguarda invece l’impresa o il lavoratore autonomo che si trova a operare in cantiere privo della patente, senza un documento equivalente o con un credito residuo inferiore a 15 crediti, la sanzione applicata è ben più severa. In questo scenario, la violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% del valore dei lavori, con un importo minimo che è stato elevato a 12.000 euro dalla Legge n. 198/2025.

Quando si perdono i crediti: decurtazioni e sospensioni

Le decurtazioni scattano su provvedimento definitivo degli organi di vigilanza per le violazioni dell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008. Le fattispecie più gravi includono infortuni mortali (20 crediti), omessa formazione (10 crediti) e assenza del DVR (10 crediti).

Fattispecie di violazione (D.Lgs. 81/2008)Decurtazione crediti
Infortunio mortale20 crediti
Inabilità permanente assoluta15 crediti
Inabilità permanente parziale8 crediti
Inabilità temporanea assoluta superiore a 60 giorni5 crediti
Omessa elaborazione DVR5 crediti
Omessa formazione e addestramento di lavoratori, preposti e dirigenti2 crediti
Omessa costituzione SPP o nomina RSPP3 crediti
Lavoro sommerso (per ciascun lavoratore)5 crediti

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente, la sede territoriale competente dell’INL può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 81/2008. Durante il periodo di sospensione, l’impresa non può avviare nuovi cantieri.

Una modifica procedurale introdotta dal nuovo comma 7-bis dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 (Legge n. 198/2025) riguarda le violazioni legate al lavoro sommerso: la decurtazione opera in modo immediato, alla notificazione del verbale di accertamento, senza attendere l’esito definitivo del procedimento. Questo meccanismo impone una gestione preventiva del rischio ancora più rigorosa.

Il preposto è il custode della patente a crediti nel 2026

La mancata formazione del preposto è una delle cause dirette di decurtazione di 10 crediti. Dal 24 maggio 2026 la formazione per preposti segue le nuove regole dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: corso base da 12 ore e aggiornamento biennale da 6 ore.

Nel 2026, il preposto diventa la figura organizzativa più esposta al rischio di decurtazione. L’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008 prevede la perdita di 2 crediti per “omessa formazione e addestramento”, categoria che comprende espressamente il percorso formativo obbligatorio del preposto. 

La mancata formazione o il mancato aggiornamento del preposto può incidere sul punteggio della patente a crediti e, soprattutto, rappresenta una violazione rilevante in sede ispettiva, anche perché riguarda una figura centrale nella vigilanza operativa del cantiere.

La formazione per preposti è stata profondamente rinnovata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:

  • Corso base: durata estesa da 8 a 12 ore (rispetto alle 8 ore dell’Accordo 2011), con contenuti aggiornati sugli obblighi di vigilanza, controllo e segnalazione previsti dagli artt. 19 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
  • Aggiornamento preposti: periodicità ridotta da quinquennale a biennale, con durata minima di 6 ore per ogni ciclo.
  • Modalità di erogazione: esclusivamente in presenza fisica o videoconferenza sincrona. La modalità e-learning non è ammessa per nessuno dei due percorsi.

Validità dei corsi pregressi per i preposti

I corsi per preposti completati prima del 24 maggio 2025 mantengono piena validità normativa, a condizione che siano stati erogati in conformità all’Accordo del 21 dicembre 2011 e correttamente documentati, come stabilito dal paragrafo 2 della Parte VII dell’Accordo del 17 aprile 2025. Il periodo transitorio consente l’erogazione secondo le regole previgenti fino al 24 maggio 2026; dopo quella data, tutti i nuovi corsi devono rispettare le prescrizioni aggiornate. I preposti il cui ultimo aggiornamento risale a prima del 24 maggio 2023 devono completare il rinnovo entro il 23 maggio 2026.

Formorienta eroga il corso preposti e l’aggiornamento preposti conformemente al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con calendario flessibile e modalità sia in presenza sia in videoconferenza sincrona, garantendo la corretta documentazione ai fini della patente a crediti.

Come incrementare il punteggio nel 2026

Attraverso certificazioni, modelli organizzativi e formazione specialistica, un’impresa può aggiungere fino a 70 crediti alla dotazione iniziale di 30, raggiungendo il massimale di 100. La richiesta avviene sul portale INL secondo la Nota n. 288 del 15 luglio 2025.

La tabella allegata al D.M. n. 132/2024 e le istruzioni operative della Nota INL prot. n. 288 del 15 luglio 2025 definiscono i requisiti che consentono di incrementare il punteggio oltre la soglia di partenza.

RequisitoCrediti aggiuntivi
Iscrizione CCIAA da 5 a 10 anni3 crediti
Iscrizione CCIAA da 11 a 15 anni5 crediti
Iscrizione CCIAA da 16 a 20 anni8 crediti
Iscrizione CCIAA da oltre 20 anni10 crediti
Certificazione SGSL UNI EN ISO 45001 (ente accreditato ACCREDIA o IAF MLA)5 crediti
Asseverazione MOG-SSL ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 (organismo paritetico UNI 11751-1)6 crediti
Assenza di decurtazioni per ogni biennio successivo al rilascio1 credito/biennio (max 20)

ISO 45001 è il percorso più diretto verso i crediti aggiuntivi

La certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla norma UNI EN ISO 45001 è il requisito più immediato per incrementare il punteggio. Il certificato, rilasciato da un organismo accreditato da ACCREDIA o da enti aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA, assegna 5 crediti extra e può essere aggiornato sul portale INL fino a un mese prima della scadenza (validità generalmente triennale). L’accredito avviene il giorno successivo all’invio della documentazione, come previsto dal Manuale Operativo INL aggiornato al luglio 2025.

Safety Coaching e BBS per la sicurezza comportamentale come vantaggio competitivo

La sicurezza tecnica e quella comportamentale si integrano direttamente nella gestione del punteggio. L’approccio del Safety Coaching, affiancato alle metodologie della Behavior-Based Safety (BBS), agisce sui comportamenti individuali e organizzativi che sono alla radice di circa l’80% degli eventi incidentali. Un sistema strutturato di osservazione dei comportamenti e di feedback non punitivo, documentato e integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza (MOG-SSL) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, costituisce la base per ottenere l’asseverazione da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale (art. 51 D.Lgs. 81/2008). Questa asseverazione è il requisito per i 6 crediti aggiuntivi previsti dalla tabella del D.M. n. 132/2024. In questo modo, il percorso formativo comportamentale si trasforma in un investimento misurabile sul saldo della patente.

Mancati infortuni (near miss) verso un sistema strutturato di tracciamento e analisi

Il D.L. n. 159/2025 ha introdotto, all’art. 15, il “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni” come prescrizione del sistema prevenzionale nel quadro del D.Lgs. 81/2008. La gestione sistematica dei near miss produce due effetti correlati:

  • Riduce il rischio di infortuni e quindi di decurtazioni
  • Alimenta il processo di asseverazione del MOG-SSL, prerequisito per i 6 crediti aggiuntivi.

I percorsi di Safety Coaching di Formorienta includono la progettazione di sistemi di rilevazione dei quasi-incidenti conformi a questi requisiti normativi.

Formorienta: il partner per la conformità e il recupero dei crediti

Quando una sospensione per insufficienza di crediti si verifica, l’art. 6 del D.M. n. 132/2024 stabilisce che il recupero avvenga previa frequenza di percorsi formativi specifici, valutati da una Commissione territoriale dell’INL. Il percorso deve attestare l’effettivo adempimento agli obblighi formativi violati e rispettare i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Formorienta Srl opera come centro di formazione specializzato in salute e sicurezza sul lavoro e come sede territoriale collegata a EBNU, Organismo Paritetico iscritto nel Repertorio Nazionale del Ministero del Lavoro (D.M. 171/2022).

Certificata ISO 9001:2015 EA 37 per la progettazione e l’erogazione di attività formative, la società sviluppa i propri percorsi nel pieno rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, rilasciando attestati qualificati ed erogando:

  • Corsi di recupero crediti: percorsi intensivi e documentati per colmare le lacune accertate dagli ispettori e ripristinare la quota minima di 15 crediti, strutturati in conformità al D.M. n. 132/2024 e all’Accordo Stato-Regioni 2025.
  • Corso preposti e aggiornamento preposti: percorsi conformi al nuovo Accordo, in presenza o videoconferenza sincrona, per prevenire la decurtazione da “omessa formazione” prevista dall’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
  • Safety Coaching e Behavior-Based Safety (BBS): percorsi che documentano l’adozione di modelli organizzativi avanzati, propedeutici all’asseverazione del MOG-SSL e all’acquisizione dei 6 crediti aggiuntivi.
  • Supporto alla certificazione ISO 45001: consulenza tecnica per l’ottenimento della certificazione SGSL accreditata ACCREDIA, con accesso ai 5 crediti aggiuntivi del D.M. n. 132/2024.
  • Audit di mantenimento: monitoraggio continuativo della conformità formativa e del saldo crediti per prevenire decurtazioni future.

La sicurezza è la base della continuità operativa. Non attendere un’ispezione dell’ispettorato del lavoro per scoprire di essere sotto soglia.

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Domande frequenti sulla patente a crediti cantieri 2026

  1. Ho già la certificazione ISO 45001: come richiedo i crediti aggiuntivi sul portale INL?

    Se l’impresa possiede una certificazione UNI EN ISO 45001 rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da un altro ente aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA, può richiedere i relativi crediti aggiuntivi tramite il portale dei servizi online dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il titolare o il delegato può procedere allegando digitalmente il certificato e indicando obbligatoriamente le date di validità: i 5 crediti aggiuntivi vengono riconosciuti il giorno successivo all’invio della documentazione.
    In questo contesto, Formorienta può supportare l’azienda nella verifica della conformità della documentazione, nella gestione degli adempimenti formativi collegati e nel mantenimento dei requisiti richiesti ai fini della patente a crediti. In caso di errori nel caricamento sul portale INL, la correzione deve avvenire entro 24 ore; oltre tale termine è necessario contattare direttamente l’ufficio territorialmente competente, come chiarito nel Manuale Operativo.

  2. Un mio subappaltatore scende sotto i 15 crediti: quali sono le conseguenze per la mia azienda committente?

    Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis), del D.Lgs. 81/2008, il committente è obbligato a verificare il possesso della patente con almeno 15 crediti da parte di tutti i soggetti affidatari, inclusi i subappaltatori. Se durante l’esecuzione dei lavori un subappaltatore subisce una decurtazione che porta il punteggio sotto la soglia minima, la prosecuzione delle lavorazioni su quel cantiere è consentita solo se i lavori già eseguiti superano il 30% del valore del contratto di subappalto (art. 27, comma 10, D.Lgs. 81/2008). Al di sotto di questa soglia, l’attività deve cessare. Per il committente o il responsabile dei lavori che abbia omesso la verifica prescritta, la sanzione corretta è quella prevista dall’art. 157, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro. La sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (con il minimo di 12.000 euro introdotto dalla Legge n. 198/2025) si applica invece esclusivamente all’impresa o al lavoratore autonomo che continua a operare in cantiere al di sotto dei 15 crediti senza averne diritto.

  3. I corsi di aggiornamento per preposti eseguiti secondo il vecchio accordo sono ancora validi?

    Sì, con una condizione precisa: i corsi completati prima del 24 maggio 2025 mantengono validità normativa piena, a condizione che siano stati erogati in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e correttamente documentati, come stabilito dal paragrafo 2 della Parte VII dell’Accordo del 17 aprile 2025. Il periodo transitorio consente l’erogazione secondo le regole previgenti fino al 24 maggio 2026. I preposti il cui ultimo aggiornamento risale a prima del 24 maggio 2023 devono completare il rinnovo entro il 23 maggio 2026, con durata minima di 6 ore e modalità in presenza o videoconferenza sincrona.

  4. Quali sono i termini per recuperare i crediti dopo una sospensione avvenuta nel 2026?

    La sospensione cautelare della patente può durare fino a 12 mesi, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 81/2008. Il recupero del punteggio richiede la frequenza di percorsi formativi specifici e l’adozione di misure correttive documentate, valutati dalla Commissione territoriale INL competente in base all’art. 6 del D.M. n. 132/2024. L’Ispettorato può revocare la sospensione prima della scadenza se l’impresa dimostra di aver sanato le carenze accertate. I tempi effettivi dipendono dalla rapidità di attivazione dei percorsi formativi e dalla disponibilità della Commissione territoriale: per questa ragione è determinante attivarsi già al momento della notifica del provvedimento.

  5. In che modo la gestione dei mancati infortuni (near miss) influisce sulla patente a crediti?

    La gestione sistematica dei near miss agisce su due livelli.
    – Il primo è normativo: il D.L. n. 159/2025 (art. 15) ha introdotto il tracciamento dei mancati infortuni come prescrizione del sistema prevenzionale nel quadro del D.Lgs. 81/2008.
    – Il secondo è premiale: un sistema documentato di rilevazione dei quasi-incidenti, integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza (MOG-SSL) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, contribuisce all’asseverazione da parte di un organismo paritetico, requisito per i 6 crediti aggiuntivi previsti dalla tabella del D.M. n. 132/2024.
    I percorsi di Safety Coaching di Formorienta includono la progettazione di sistemi di rilevazione near miss conformi a questi requisiti.

  6. La patente a punti per le imprese è obbligatoria anche per aziende non del settore edile?

    L’obbligo riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei e mobili definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dal settore di appartenenza. Sono escluse le imprese che eseguono mere forniture di materiali, quelle che prestano servizi di natura esclusivamente intellettuale (progettazione senza accesso operativo) e le imprese in possesso di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici). Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea devono presentare un documento equivalente del Paese d’origine oppure richiedere il rilascio della patente italiana attraverso il portale INL.

Formorienta Srl opera come centro di formazione specializzato in salute e sicurezza sul lavoro e come sede territoriale collegata a EBNU, Ente Bilaterale Nazionale di Unione, Organismo Paritetico costituito dal sindacato datoriale A.N.CO.R.S. e dal sindacato dei lavoratori C.I.U., iscritto nel Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.M. 171 dell’11/10/2022.

I corsi sono progettati, documentati ed erogati nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con attenzione alla qualità didattica, alla tracciabilità del percorso formativo e alla conformità degli attestati rilasciati dal soggetto formatore qualificato.

Formorienta Srl è inoltre certificata ISO 9001:2015 EA 37 per la progettazione e l’erogazione delle attività formative. Gli attestati conformi vengono rilasciati entro 24 ore dalla conclusione del corso.

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