
Con il nuovo Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 e la conversione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025), il sistema della sicurezza sul lavoro in Italia è entrato in una fase di piena operatività sanzionatoria. Non ci sono più proroghe in attesa: le nuove regole si applicano oggi, con sanzioni operative dal 1° gennaio 2026 e scadenze formative che coinvolgono direttamente datori di lavoro, preposti, RSPP e uffici HR.
Questo articolo è pensato per chi deve decidere e organizzare all’interno dell’azienda: il datore di lavoro, il responsabile delle risorse umane, l’RSPP, il responsabile degli acquisti e il capo della formazione. L’obiettivo è fornire un quadro normativo preciso, orientato all’azione, con una distinzione chiara tra obblighi già in vigore e disposizioni ancora subordinate a decreti attuativi in corso di emanazione.
Indice
Il regime sanzionatorio per la patente a crediti e nuove soglie 2026
Dal 1° gennaio 2026 la patente a crediti funziona con regole più severe. La sanzione minima per operare nei cantieri temporanei o mobili con meno di 15 crediti è stata portata a 12.000 euro, il doppio rispetto ai precedenti 6.000 euro. Di regola, la decurtazione dei crediti avviene sulla base di provvedimenti definitivi; la decurtazione immediata alla notifica del verbale di accertamento riguarda esclusivamente le violazioni dell’Allegato I-bis numero 21 e numero 24 relative alle ipotesi di lavoro sommerso.
La Legge 198/2025 ha modificato l’articolo 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 introducendo un nuovo comma 7-bis. Per le violazioni in materia di lavoro sommerso ricondotte all’Allegato I-bis (punti 21 e 24), la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza competenti, indipendentemente dall’adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 609 del 22 gennaio 2026, ha precisato che per ogni lavoratore in nero si applicano 5 punti di decurtazione. A questa misura si aggiunge 1 punto ulteriore in presenza di aggravanti: lavoratori stranieri senza regolare permesso di soggiorno, minori o lavoratori beneficiari di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro).
| Elemento | Regime previgente | Regime modificato |
|---|---|---|
| Sanzione minima (meno di 15 crediti) | 6.000 euro | 12.000 euro (dal 1° novembre 2025) |
| Decurtazione crediti per lavoro nero | Al provvedimento definitivo | Alla notifica del verbale (dal 1° gennaio 2026) |
| Punti decurtati per lavoratore in nero | Variabile | 5 punti fissi (+1 con aggravanti dal 2026) |
| Esclusione dal cantiere | Sì | Sì, con operatività immediata |
La sanzione minima di 12.000 euro per chi opera senza patente, senza documento equivalente o con punteggio inferiore alla soglia minima si applica a tutte le violazioni commesse a partire dal 1° novembre 2025. Al contrario, le nuove regole di decurtazione immediata per lavoro sommerso e le relative misure restrittive operano esclusivamente per gli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026, restando le violazioni precedenti soggette alla previgente formulazione dell’Allegato I-bis al d.lgs. 81/2008.
Azione immediata. Verifica sul portale INL che la tua patente abbia i 30 crediti iniziali integri. Se hai ricevuto verbali nel 2026, i punti potrebbero essere già stati decurtati. Un’azienda con soli tre lavoratori irregolari accertati si trova potenzialmente sotto la soglia critica dei 15 crediti in un solo controllo.
Scadenza preposti al 19 maggio 2026: cosa fare adesso
Scadenza critica: 19 maggio 2026
Chi è coinvolto: tutti i preposti che hanno ricevuto la formazione iniziale o l’ultimo aggiornamento prima del 19 maggio 2023.
Obbligo: corso di aggiornamento preposti di 6 ore, erogato esclusivamente in presenza fisica o videoconferenza sincrona (VCS). La modalità e-learning è esclusa per legge.
Conseguenza dell’inadempienza: il titolo formativo precedente non è più sufficiente per soddisfare gli obblighi del D.Lgs. 81/2008, con esposizione diretta alle sanzioni della Legge 198/2025.
L’aggiornamento preposti è la priorità formativa più urgente del 2026. Il nuovo Accordo Stato Regioni n. 59/2025, in vigore dal 19 maggio 2025, ha introdotto l’aggiornamento biennale obbligatorio per i preposti, sostituendo il precedente ciclo quinquennale. La durata minima del corso base è passata da 8 a 12 ore, articolate in quattro moduli: normativo, organizzativo, gestione del rischio e comunicazione e vigilanza.
Per l’aggiornamento periodico la durata rimane di 6 ore ogni due anni. Questa modifica recepisce quanto già stabilito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, che aveva rafforzato il ruolo del preposto nella gestione quotidiana della sicurezza aziendale.
Un punto determinante riguarda le modalità di erogazione. Le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 27 marzo 2026 confermano che per i preposti sono ammesse esclusivamente la presenza fisica e la videoconferenza sincrona. La scelta normativa risponde all’esigenza di garantire un’interazione reale nell’acquisizione di competenze operative che richiedono comprensione contestuale e pratica diretta.
Tutti i percorsi in modalità e-learning già pianificati o erogati ai preposti devono essere sostituiti con sessioni conformi. La verifica dei registri formativi aziendali è il primo passo: occorre identificare tutti i preposti con formazione antecedente al 19 maggio 2023 e pianificare immediatamente il corso di aggiornamento, preferibilmente prima della scadenza per evitare il rischio di sovraccarico dell’offerta formativa nelle settimane finali.
Formazione entro 30 giorni per turismo e somministrazione
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dall’avvio del rapporto di lavoro nei settori dell’ospitalità e della ristorazione. Il termine è perentorio e decorre dall’inizio effettivo della prestazione, non dalla firma del contratto.
La Legge 198/2025 ha modificato l’articolo 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, introducendo questa regola operativa per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie). Per i contratti di somministrazione di lavoro tramite agenzia, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore, non dalla data di stipula del contratto con l’agenzia somministratrice.
Un aspetto spesso sottovalutato: la norma non considera adempiuto l’obbligo con la semplice iscrizione al corso. La formazione deve essere completata entro il termine. La mancata conclusione del percorso formativo entro 30 giorni configura un inadempimento sanzionabile, indipendentemente dall’avanzamento del percorso.
Un ulteriore profilo di rischio riguarda l’esposizione precoce ai rischi: se il lavoratore viene impiegato sin dal primo giorno in mansioni con esposizione a rischi specifici (attrezzature da taglio, sostanze chimiche, alte temperature, macchinari), i contenuti formativi essenziali collegati a quelle mansioni devono essere erogati prima dell’esposizione stessa. Il termine dei 30 giorni è il tetto massimo.
Sul piano dell’organizzazione interna, è necessario aggiornare la procedura di onboarding aziendale integrando formazione generale, formazione specifica e addestramento operativo in un flusso tracciabile e documentato fin dal primo giorno.
Badge digitale di cantiere: operatività subordinata a decreto ministeriale
La Legge 198/2025 ha introdotto l’obbligo della tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, disponibile anche in formato digitale, per i lavoratori nei cantieri edili in appalto e subappalto. La piena operatività rimane sospesa fino all’emanazione del decreto ministeriale attuativo.
La modifica è rilevante sia nel metodo che nel merito. Il badge digitale previsto dalla Legge 198/2025 non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dagli articoli 18 e 26 del D.Lgs. 81/2008 e dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ma la arricchisce con un codice univoco anticontraffazione. La tessera sarà resa disponibile anche in formato digitale tramite strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha confermato che la piena operatività del badge digitale di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale che stabilirà le modalità tecniche attuative. Fino all’emanazione di tale decreto rimane in vigore la normale tessera di riconoscimento già prevista dalla normativa vigente. La sanzione per mancata consegna della tessera, una volta operativo il sistema, sarà compresa tra 100 e 500 euro per ciascun lavoratore.
La preparazione interna utile da avviare adesso consiste nel censire e aggiornare i dati identificativi di tutti i lavoratori impiegati nei cantieri in appalto e subappalto, verificare i contratti, la documentazione dell’idoneità tecnico-professionale e i flussi di accesso al cantiere.
Scale verticali permanenti: conformità già richiesta dal 1° febbraio 2026
Le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025 devono essere conformi alle nuove prescrizioni tecniche in materia di protezione contro le cadute dall’alto dal 1° febbraio 2026. Chi non ha ancora verificato la conformità dei propri impianti si trova in una condizione di inadempimento immediata.
La Legge 198/2025 richiede che le scale con altezza e inclinazione rilevanti siano dotate di sistemi di protezione dalle cadute, con soluzioni alternative valutate in funzione delle specificità del rischio aziendale e delle norme tecniche UNI applicabili. Le aziende con scale verticali permanenti per l’accesso a coperture, impianti, silos, torri o altri elementi elevati devono aver già completato:
- il censimento di tutte le scale verticali permanenti presenti nell’impianto,
- l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con la valutazione specifica del rischio di caduta dall’alto,
- la verifica della conformità dei sistemi di protezione alle norme tecniche UNI applicabili,
- l’aggiornamento delle procedure di accesso e manutenzione con tracciabilità documentale.
Per chi non ha ancora provveduto, la pianificazione degli interventi correttivi è urgente. I ritardi nell’adeguamento espongono l’azienda a contestazioni in sede ispettiva e a responsabilità in caso di infortuni.
Near miss: da strumento opzionale a obbligo strutturato
La Legge 198/2025 ha reso obbligatoria per le imprese con più di 15 dipendenti l’adozione di procedure interne per la segnalazione, registrazione e analisi dei mancati infortuni (near miss). Le linee guida operative nazionali sono state affidate al Ministero del Lavoro e all’INAIL, con pubblicazione attesa entro il 2026.
Un near miss è un evento che avrebbe potuto causare un infortunio o una malattia professionale, ma che per ragioni circostanziali non lo ha prodotto. Secondo le indicazioni tecniche INAIL, questi eventi sono “sentinelle” del sistema di prevenzione: rivelano carenze organizzative, tecniche o procedurali prima che si manifestino danni reali e documentabili.
Con la Legge 198/2025, l’articolo 15 collega esplicitamente i near miss al perimetro degli obblighi previsti dagli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi. Per le imprese con più di 15 lavoratori, il mancato presidio dei near miss costituisce una lacuna documentale rilevante in sede di ispezione. In caso di successivo infortunio, diventa anche un elemento di potenziale responsabilità datoriale.
Le modalità specifiche di comunicazione dei dati aggregati saranno definite da un decreto ministeriale. L’obbligo di dotarsi di una procedura interna è operativo da subito.
Come organizzare la procedura interna correttamente:
- Segnalazione “no blame”: il lavoratore segnala senza timore di sanzioni tramite modulo cartaceo o digitale. L’approccio “nessuna colpa” è essenziale per ottenere segnalazioni reali.
- Registrazione: RSPP e preposti registrano l’evento con data, descrizione e contesto operativo.
- Analisi: identificazione della causa radice, di natura tecnica, organizzativa o comportamentale.
- Azione correttiva e preventiva: intervento tracciabile con responsabile assegnato e data di chiusura.
- Condivisione: aggiornamento del DVR e comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in coerenza con l’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008.
La corretta gestione dei near miss è anche uno dei parametri considerati dall’INL per l’iscrizione alla Lista di Conformità INL. Essere iscritti a questa lista offre un vantaggio concreto, cioè l’orientamento prioritario delle ispezioni ordinarie verso le imprese non conformi, con riduzione del rischio ispettivo per le aziende virtuose.
Sorveglianza sanitaria: prevenzione oncologica e nuovi obblighi informativi
Dal 1° gennaio 2026 il medico competente ha un nuovo obbligo informativo specifico in materia di prevenzione oncologica. Le visite mediche ai fini della sorveglianza sanitaria devono essere conteggiate nell’orario di lavoro del lavoratore, fatta eccezione per le visite preassuntive.
La Legge 198/2025 ha modificato le disposizioni relative alle attività del medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008, inserendo tra i suoi obblighi la promozione della prevenzione oncologica e dei programmi di screening previsti dal Servizio Sanitario Nazionale. Il medico competente è tenuto a informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e a promuovere l’adesione ai programmi di screening, in particolare nelle mansioni con esposizione a fattori di rischio cancerogeni o mutageni.
Per le aziende, questo si traduce in un aggiornamento da gestire in coordinamento con il medico competente:
- Revisione dei protocolli sanitari per le mansioni con esposizione a fattori di rischio specifici,
- Aggiornamento delle procedure di gestione delle idoneità e delle comunicazioni ai lavoratori,
- Formazione dei preposti sulla corretta gestione delle situazioni anomale, in modo documentabile.
La Legge 198/2025 prevede inoltre che, attraverso la contrattazione collettiva e con le risorse destinate allo scopo, le aziende possano garantire ai lavoratori permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN. Entro il 31 dicembre 2026, il Governo è tenuto a rivedere le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcolismo in ambito lavorativo.
L’attività ispettiva si concentra sui subappalti
La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha chiarito che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro orienta in via prioritaria l’attività di vigilanza verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico e privato. La Lista di Conformità INL è lo strumento che premia le imprese regolari con un accesso privilegiato.
La logica di fondo è quella tracciata dalla Legge 198/2025: la sicurezza sul lavoro è un vero e proprio parametro oggettivo di valutazione dell’affidabilità organizzativa dell’impresa. Le aziende nella filiera degli appalti devono avere in ordine:
- I contratti di appalto e subappalto con identificazione delle responsabilità di ciascuna impresa,
- Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) dove applicabili,
- La documentazione dell’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese coinvolte,
- I registri del personale presente in cantiere o nello specifico ambito di appalto,
- La patente a crediti con punteggio aggiornato e verificato sul portale INL.
La modifica all’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008, introdotta dalla Legge 198/2025, impone che la notifica preliminare di cantiere riporti codice fiscale o partita IVA e l’indicazione delle imprese in regime di subappalto. Questa disposizione è immediatamente operativa e consente agli organi ispettivi di intercettare in anticipo i cantieri con maggiore complessità organizzativa.
Creare una check-list standard e ripetibile per ogni appalto riduce gli errori, accelera la risposta in caso di ispezione e rafforza la posizione dell’azienda nella gestione delle responsabilità solidali.
Checklist operativa 2026: cosa verificare
La seguente tabella è organizzata per priorità temporale, in base alle scadenze vigenti.
| Priorità | Area | Azione richiesta | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Urgente | Aggiornamento preposti | Verificare data ultima formazione; se precedente al 24/05/2023, pianificare corso 6 ore in presenza entro il 24/05/2026 | Accordo SR n. 59/2025 |
| Urgente | Patente a crediti | Verificare punteggio sul portale INL; controllare verbali notificati dal 1° gennaio 2026 | L. 198/2025, art. 27 D.Lgs. 81/2008 |
| Urgente | Scale verticali | Censire scale permanenti; verificare DVR e sistemi di protezione contro cadute dall’alto | L. 198/2025 (scadenza 1/02/2026) |
| Operativo | Near miss | Adottare procedura interna: segnalazione, registrazione, analisi, azione correttiva e preventiva | L. 198/2025, art. 15; D.Lgs. 81/2008, artt. 17 e 28 |
| Operativo | Turismo e somministrazione | Aggiornare la procedura di onboarding con conclusione della formazione entro 30 giorni | L. 198/2025, art. 37 D.Lgs. 81/2008 |
| Operativo | Sorveglianza sanitaria | Allineare i protocolli con il medico competente; aggiornare procedure per la prevenzione oncologica | L. 198/2025 |
| Operativo | Appalti e subappalti | Standardizzare dossier, accessi, idoneità tecnico-professionale e responsabilità; aggiornare notifiche preliminari | Circolare INL n. 1/2026 |
| In attesa | Badge digitale | Organizzare i dati identificativi dei lavoratori; attendere il decreto ministeriale attuativo | L. 198/2025 (DM non ancora emanato) |
Domande frequenti sull’accordo stato regioni
Qual’è la differenza sostanziale tra il regime sanzionatorio del DL 159/2025 e quello della Legge 198/2025?
Il DL 159/2025 aveva già introdotto le nuove soglie sanzionatorie nella versione originale del decreto. La Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha convertito il decreto con modificazioni, rendendo le misure definitive e aggiungendo precisazioni procedurali essenziali. Dal 1° gennaio 2026 il regime è pienamente operativo: sanzione minima portata a 12.000 euro per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti, decurtazione immediata alla notifica del verbale per le violazioni gravi, e nuovi obblighi strutturati per near miss e formazione dei preposti.
La modalità e-learning è ancora valida per la formazione in sicurezza sul lavoro nel 2026?
Per i lavoratori con mansioni a rischio basso, l’e-learning rimane ammesso per la formazione generale e la parte specifica. Per i preposti, l’Accordo Stato Regioni n. 59/2025 e le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 escludono esplicitamente la modalità e-learning: sono ammesse esclusivamente la presenza fisica e la videoconferenza sincrona. Per i rischi medio e alto, la modalità e-learning è ammessa solo se prevista da specifici atti regionali. Gli attestati emessi con modalità non conformi ai nuovi requisiti non sono validi ai fini degli obblighi del D.Lgs. 81/2008.
Il termine del 19 maggio 2026 per l’aggiornamento preposti è perentorio anche per chi ha già un DVR aggiornato alla Legge 198?
Sì. L’Accordo Stato Regioni n. 59/2025 stabilisce che i preposti con formazione svolta prima del 19 maggio 2023 debbano completare il corso di aggiornamento entro il 19 maggio 2026. La presenza di un DVR aggiornato non sostituisce l’obbligo formativo individuale del preposto: si tratta di due adempimenti distinti e autonomi. Superata la scadenza, il titolo formativo precedente non è più sufficiente per soddisfare gli obblighi del D.Lgs. 81/2008.
Quali obblighi ha il committente nella verifica della patente a crediti dei subappaltatori?
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente a crediti o del documento equivalente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. L’omessa verifica di questa documentazione espone alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 157 del d.lgs. 81/2008. La Legge 198/2025 rafforza il sistema dei controlli nei subappalti stabilendo che l’INL orienti l’attività ispettiva prioritariamente verso i datori di lavoro in subappalto, ma non sostituisce gli obblighi di verifica già previsti in capo al committente dall’art. 90 del d.lgs. 81/2008.
Quali obblighi ha il committente nella verifica della patente a crediti dei subappaltatori?
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente a crediti o del documento equivalente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. L’omessa verifica di questa documentazione espone alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 157 del d.lgs. 81/2008. La Legge 198/2025 rafforza il sistema dei controlli nei subappalti stabilendo che l’INL orienti l’attività ispettiva prioritariamente verso i datori di lavoro in subappalto, ma non sostituisce gli obblighi di verifica già previsti in capo al committente dall’art. 90 del d.lgs. 81/2008.
Cosa prevede la Legge 198/2025 per la gestione dei near miss nelle aziende con meno di 15 dipendenti?
L’obbligo di procedure interne strutturate per i near miss riguarda le imprese con più di 15 dipendenti, come previsto dall’articolo 15 della Legge 198/2025. Per le aziende con organico inferiore, il D.Lgs. 81/2008 (articoli 17 e 28) impone comunque la valutazione dei rischi aggiornata, e i mancati infortuni rientrano tra gli elementi che il datore di lavoro deve considerare nell’aggiornamento del DVR. La mancata analisi di eventi potenzialmente pericolosi, se seguita da un infortunio, può assumere rilievo anche sotto il profilo della responsabilità datoriale.
Il modulo a RSPP è già conforme ai nuovi requisiti dell’Accordo Stato Regioni 2025?
L’Accordo Stato Regioni n. 59/2025 ha aggiornato i requisiti minimi degli attestati di formazione e i criteri di qualità per i soggetti formatori. Le aziende devono verificare che i propri RSPP Datori di Lavoro abbiano completato la formazione con soggetti formatori accreditati secondo i nuovi standard e che il modulo a RSPP rispetti i contenuti minimi aggiornati. Gli attestati rilasciati prima del 19 maggio 2025 mantengono la validità secondo il piano di scadenze previsto dall’Accordo, ma la periodicità di aggiornamento segue le nuove cadenze biennali dove applicabili.
Come influisce l’obbligo di tracciabilità digitale della Legge 198/2025 sulla validità degli attestati formativi emessi prima del 2026?
Gli attestati formativi emessi prima del 2026 con soggetti formatori accreditati rimangono validi. La Legge 198/2025 e l’Accordo Stato Regioni n. 59/2025 non hanno invalidato retroattivamente le certificazioni pregresse. L’obbligo di tracciabilità digitale, legato all’interoperabilità con la piattaforma SIISL tramite badge digitale di cantiere, riguarda i dati identificativi dei lavoratori e non la validità degli attestati formativi pregressi. La verifica riguarda la coerenza tra la data dell’ultimo aggiornamento corso sicurezza e le nuove cadenze temporali introdotte dall’Accordo.
Come può aiutarti Formorienta
Formorienta è una società di consulenza e formazione specializzata in salute e sicurezza sul lavoro, con un approccio operativo diretto alle esigenze delle aziende. Con la Legge 198/2025 in piena operatività, propone interventi concreti e misurabili:
- Formazione preposti in presenza o videoconferenza sincrona, conforme all’Accordo Stato Regioni n. 59/2025, per rispettare la scadenza del 19 maggio 2026.
- Corsi per RSPP Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, comprensivi del corso datore di lavoro, del modulo comune e, ove previsti, dei moduli tecnico-integrativi.
- Aggiornamento corso sicurezza per lavoratori, preposti e figure chiave, con verifica delle scadenze previste dal nuovo accordo stato regioni, incluso l’aggiornamento preposti con la specifica cadenza biennale.
- Revisione dei piani formativi aziendali con verifica dei soggetti formatori, delle modalità di erogazione e della documentazione degli attestati.
- Gestione appalti e subappalti: standardizzazione della documentazione, verifica della patente a crediti e supporto alla compliance pre-ispezione in coerenza con la Circolare INL n. 1/2026.
- Implementazione del sistema near miss: procedura snella, modulistica e formazione delle figure di riferimento (RSPP, preposti, RLS) per rispettare gli obblighi della Legge 198/2025.
- Verifica tecnica per scale verticali e lavori in quota: adeguamento alle prescrizioni della Legge 198/2025 e alle norme tecniche UNI applicabili.
- Sorveglianza sanitaria: supporto al coordinamento con il medico competente per l’aggiornamento dei protocolli e l’integrazione degli obblighi di prevenzione oncologica.
Se vuoi trasformare questa checklist in un piano operativo personalizzato per la tua azienda, con tempi, responsabilità, priorità e budget definiti, contatta Formorienta per un primo confronto.
Formorienta Srl opera come centro di formazione specializzato in salute e sicurezza sul lavoro e come sede territoriale collegata a EBNU, Ente Bilaterale Nazionale di Unione, Organismo Paritetico costituito dal sindacato datoriale A.N.CO.R.S. e dal sindacato dei lavoratori C.I.U., iscritto nel Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.M. 171 dell’11/10/2022.
I corsi sono progettati, documentati ed erogati nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con attenzione alla qualità didattica, alla tracciabilità del percorso formativo e alla conformità degli attestati rilasciati dal soggetto formatore qualificato.
Formorienta Srl è inoltre certificata ISO 9001:2015 EA 37 per la progettazione e l’erogazione delle attività formative. Gli attestati conformi vengono rilasciati entro 24 ore dalla conclusione del corso.
Riferimenti normativi principali: Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (GU n. 301 del 30-12-2025); Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 (GU 24 maggio 2025); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Legge 17 dicembre 2021, n. 215; Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026; Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026; FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 marzo 2026.

